REGOLAMENTO CLUB DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI
all’Associazione Ornitologica Europea

Premessa

E'   riconosciuto come Club quel gruppo d'allevatori che, specializzato nell'allevare una razza o specie , si prefigge di:

  1. diffondere la passione per gli alati e contribuire, mediante consigli e suggerimenti, al loro corretto mantenimento in cattività;
  2. promuovere e spronare la specializzazione dell'allevamento per un sempre più rapido progresso dell'ornitologia;
  3. favorire lo scambio d'esperienze tra appassionati e promuovere la collaborazione tra i medesimi;
  4. contribuire alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, allo studio ed al miglioramento nella riproduzione, promuovendo riunioni tecniche scientifiche, dibattiti, esposizioni dimostrative‑divulgative e pubblicazioni atte a favorire la conoscenza e l'amore per gli uccelli oggetto di studio.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

  1. L’Associazione Ornitologica Europea (in seguito A.O.E.) riconosce unicamente quel Club che presenta all'atto dei riconoscimento una costituzione legale ed una struttura stabile che risponda ai seguenti requisiti:

 

       -    1.1)     atto costitutivo registrato con proprio statuto e/o regolamento, approvato dai     soci d'appartenenza, le cui norme non possono essere in contrasto con lo statuto o con i regolamenti A.O.E.;

  1. 1.2)    presenza di un Organo Direttivo formato da almeno tre membri, eletti in base alle norme statutarie e regolamentari dei Club, la cui durata è fissata in tre anni, con possibilità di rielezione anche per più mandati.

 

       -    1.3)     organizzazione, almeno una volta l'anno, dell'assemblea dei soci;

   -    1.4)    organizzazione, almeno una volta ogni due anni, di un Congresso o     Simposio sulla specie o razza allevata e realizzazione almeno ogni due anni di una mostra divulgativa specialistica, anche in collaborazione con i Club di altre Federazioni.

ART. 2

L A.O.E. riconosce il principio della pluralità  dei Club .
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COMPETENZE RICONOSCIUTE Al CLUB

 

ART. 3

L’A.O.E. riconosce e promuove il ruolo tecnico specialistico espresso e rappresentato dal Club, come delineato dai soci allevatori e studiosi delle diverse specializzazioni, nel contesto ornitologico Nazionale e Mondiale.

ART. 4

Il Club potrà, anche tramite idonee iniziative programmate di comune accordo con l’AOE,  esercitare quel ruolo trainante specialistico a favore dell'ornitologia italiana. L’A.O.E. mette a disposizione le risorse umane e mediatiche per lo sviluppo e la conoscenza delle suindicate iniziative.

ART. 5

L’A.O.E. potrà assegnare contribuzioni speciali alle iniziative dei Club, riconosciute idonee, propositive e sperimentali verso l'immagine e la salvaguardia delle razze allevate. Tale contribuzione è approvata dal Consiglio Direttivo , su proposta circostanziata del singolo Club, opportunamente indirizzata al Consiglio stesso. Tale contribuzione sarà proporzionata alle disponibilità di bilancio.

 

RAPPORTI  A.O.E.  E CLUB

ART. 6

Il Club può essere costituito dalle seguenti categorie di soci:

  1. soci allevatori tesserati  a qualsiasi Federazione Nazionale o estera, i cui principi rispecchino i dati fondamentali della legalità, correttezza.
  2. soci non iscritti a nessuna Federazione.
  3. soci sostenitori
  4. i membri del direttivo del Club possono anche non essere iscritti all’A.O.E.

l diritti e i doveri dei Soci dei Club sono regolamentati nei singoli statuti e regolamenti dei Club stessi.

Tutti i Club riconoscono ed accettano, lo Statuto ed i Regolamenti dell’A.O.E.

 

 

RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE A.O.E.

 

ART. 7

L’A.O.E. si riserva di accettare e di riconoscere il Club, previa presentazione ed accettazione dei documenti necessari, nonché delle finalità dello stesso.

ART. 8

Il riconoscimento dei Club comporta un versamento annuo di una quota pari a € 20,00.

 

ART. 9
L’A.O.E. (Consiglio Direttivo) può procedere  alla disaffiliazione di uno o più Club, sentito il parere dell'Assemblea dei Club, espresso a maggioranza.

 

ATTIVITA'  DEL  CLUB

ART 10

Il Club, al fine di ottemperare ai propri scopi istituzionali volti ad una sempre più spiccata specializzazione nei diversi specifici settori ornitologici, dovrebbe organizzare un'ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA SPECIALISTICA ‑ DIVULGATIVA almeno ogni due anni.
Tale esposizione può avvenire nell’ambito delle mostre organizzate dall’A.O.E. o in autonomia con Club di altre Federazioni.
L’organizzazione tecnica della specialistica resta a cura del Club.

 

ART. 11

Il Calendario delle predette specializzazioni andrà inserito nel sito dell’A.O.E. e pubblicizzato convenientemente.

ART. 12

Ogni Club aderente all’A.O.E. può svolgere tutte quelle attività o iniziative che ritiene utili al conseguimento dei propri scopi istitutivi. Queste attività non devono portare danno ad altro od altri Club dell’A.O.E. Qualora questo avvenga, l’A.O.E. può sospendere l'affiliazione dei Club per un periodo di 8 mesi e deliberare, in caso di recidiva, la sua disaffiliazione, come da art. 9 dei presente Regolamento.

I provvedimenti di sospensione e disaffiliazione possono essere assunti soltanto in seguito a comunicazione scritta al Club interessato, sentite le argomentazioni a sua giustificazione e sentiti i Presidenti dei Club affiliati.

 

ART. 13

I Club riconosciuti A.O.E. hanno il diritto di partecipare (tramite il loro Presidente o suo delegato) alle Assemblee A.O.E. con diritto di parola e di voto.

ART. 14

I Club possono costituire un loro coordinamento fisso o variabile a seconda delle loro esigenze

ART. 15

Il presente Regolamento può essere modificato da parte del C.D.F. per conformarlo alle variazioni dello Statuto, per aggiornarlo in merito alle nuove disposizioni legislative in materia, alle decisioni prese dall'Assemblea Generale, ai programmi istituzionali o su proposta qualificata dei Club aderenti dei tre quarti dei Club aderenti.

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